Art. 10 Statuto ATI 3
1. Il Presidente ed il Vice-Presidente dell’A.T.I sono eletti tra i Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, con il voto favorevole della maggioranza dei comuni che rappresentino anche la maggioranza della popolazione dell’A.T.I.
2. La durata in carica del Presidente e del Vice-Presidente è pari a quella del proprio mandato di Sindaco.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ente, convoca e presiede l’Assemblea di Ambito nonchè il Coordinamento di ambito, promuove e coordina l’attività dell’Ente ed esercita tutti i poteri, le funzioni ed i compiti non espressamente attribuiti all’Assemblea, alla dirigenza e ad altri organi dell’A.T.I.
4. Il Vice-Presidente esercita le funzioni vicarie in caso di impedimento o decadenza del Presidente.
5. In caso di decadenza del Presidente le funzioni sono esercitate in via vicaria dal Vice presidente. Quest’ultimo entro trenta giorni dalla decadenza è tenuto a convocare l’Assemblea per l’elezione del Presidente. In caso di contemporanea decadenza del Presidente e del Vice Presidente l’Assemblea è convocata dal Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche.
6. La carica di Presidente e Vice-Presidente è a titolo gratuito.