Art. 12 Statuto ATI 3
1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’A.T.I. è esercitato dal Collegio dei Revisori composto da tre esperti nominati dall’Assemblea secondo i criteri fissati dall’articolo 234, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.
2. I revisori durano in carica 3 anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte seconda, Titolo VII, del d.lgs. n. 267/2000.